Sez. 6, Ordinanza n. 2400 del 12/06/1996 Cc. (dep. 17/09/1996) Rv. 206009 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Presentazione prima del deposito della sentenza - Censure relative a punto della decisione evincibile dal dispositivo - Inammissibilità - Esclusione - Esempio.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza non è causa di inammissibilità del gravame qualora le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, quale ad esempio la censura sul denegato accoglimento di questioni preliminari proposte dall'imputato ed oggetto di ordinanza emessa in dibattimento, impugnabile soltanto con la sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)