Sez. 2, Sentenza n. 3386 del 23/05/1981 (Rv. 413968 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - ORDINANZE NON APPELLABILI EX ART 29 E 30 DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - ORDINANZE NON APPELLABILI EX ART 29 E 30 DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Le ordinanze non appellabili, rese ai sensi degli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794 in materia di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, sono impugnabili con ricorso per Cassazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art 111 della Costituzione. (V 3402/78, mass n 392847).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)