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Sez. F, Sentenza n. 6201 del 21/11/1980 (Rv. 409922 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CRITERIO EX ART 413 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409922-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CRITERIO EX ART 413 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*

Nel rapporto di Agenzia, la Competenza per territorio e determinata dal luogo ove e sorto il rapporto, non potendo trovare applicazione il criterio ex art 413 cod proc civ del luogo ove si trova una dipendenza dell'azienda cui e addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, stante l'autonomia giuridica e strutturale della attivita e quindi dell'organizzazione propria dell'agente. (Conf 5668/79, mass n 402267).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)