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Sez. L, Sentenza n. 6331 del 26/10/1983 (Rv. 431075 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO DELLA DIPENDENZA - APPLICABILITÀ AGLI AGENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431075-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO DELLA DIPENDENZA - APPLICABILITÀ AGLI AGENTI - ESCLUSIONE.*

In materia di Competenza territoriale nel processo del lavoro, il criterio di collegamento della dipendenza "alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto" non è applicabile all'ipotesi di agenti (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), ossia di autonomi imprenditori, i quali non sono né "addetti" né prestano la loro opera alle dipendenze del datore di lavoro. (Conf 936/83, mass n 425700; (Conf 3201/81, mass n 413772; (Conf 6201/80, mass n 409922; (Conf 5668/79, mass n 402267; (Conf 3217/79, mass n 399585; (Conf 2784/79, mass n 399091; (Conf 3747/77, mass n 387414; (Conf 2432/77, mass n 386149; (contra 2639/81, mass n 413415; (contra 2743/80, mass n 406510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)