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Sez. U, Sentenza n. 11460 del 28/11/1990 (Rv. 469946 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469946-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - AMMISSIBILITÀ.*

In relazione ai procedimenti di istruzione preventiva, di cui agli artt. 692 e segg. cod. proc. civ., deve ritenersi ammissibile il regolamento di giurisdizione, considerato che tali procedimenti sono caratterizzati dall'Esercizio di funzione giurisdizionale, concernendo Atti istruttori del processo civile. (V 2994/86, mass n 446003; (V 1997/75, mass n 375704).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)