Sez. U, Sentenza n. 11460 del 28/11/1990 (Rv. 469946 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - AMMISSIBILITÀ.*
In relazione ai procedimenti di istruzione preventiva, di cui agli artt. 692 e segg. cod. proc. civ., deve ritenersi ammissibile il regolamento di giurisdizione, considerato che tali procedimenti sono caratterizzati dall'Esercizio di funzione giurisdizionale, concernendo Atti istruttori del processo civile. (V 2994/86, mass n 446003; (V 1997/75, mass n 375704).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)