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Sez. U, Sentenza n. 1997 del 21/05/1975 (Rv. 375704 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375704-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - AMMISSIBILITA.*

Deve ritenersi ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rispetto ad un accertamento tecnico preventivo promosso davanti al Presidente del tribunale. Ne alla 'decisione in primo gradò della causa, che, ai sensi dell'art 41 cod proc civ, segna il momento preclusivo del regolamento preventivo, puo essere assimilato il provvedimento di ammissione dell'accertamento tecnico, onde il regolamento preventivo puo essere chiesto fino al momento in cui l'accertamento tecnico viene esaurito. (V 878/72, mass n 357103).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)