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Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/12/1977 (Rv. 389254 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO TRANSITORIO - ART 229 DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - NUOVA NORMATIVA - AMBITO DI APPLICABILITA - FIGLIO NATO DECORSI TRECENTO GIORNI DALL'AUTORIZZAZIONE PRESIDENZIALE AI CONIUGI DI VIVERE SEPARATAMENTE - DISCONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DELLA FILIAZIONE PER MANCATA COABITAZIONE DEI CONIUGI - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1977-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389254-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO TRANSITORIO - ART 229 DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - NUOVA NORMATIVA - AMBITO DI APPLICABILITA - FIGLIO NATO DECORSI TRECENTO GIORNI DALL'AUTORIZZAZIONE PRESIDENZIALE AI CONIUGI DI VIVERE SEPARATAMENTE - DISCONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DELLA FILIAZIONE PER MANCATA COABITAZIONE DEI CONIUGI - ONERE PROBATORIO.*

La norma di diritto transitorio dell'art 229 della legge n 151 del 1975, secondo cui le Disposizioni sul disconoscimento di paternita si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge medesima, comporta che, fermo restando lo status di figlio legittimo acquistato alla stregua del diritto previgente, gli strumenti Atti a rimuovere detto status e i requisiti sostanziali per operarne la rimozione non sono quelli del tempo in cui l'Azione e stata proposta, ma quelli del tempo della decisione. Conseguentemente, la fattispecie del figlio NATO dopo decorsi trecento giorni dall'autorizzazione presidenziale ai coniugi di vivere separatamente - che non dispensava il presunto padre dall'Onere di provare la fisica impossibilita di coabitazione con la moglie all'epoca del concepimento secondo la vecchia legge, mentre, secondo la disciplina vigente, costituisce addirittura un caso di esclusione della presunzione di concepimento durante il matrimonio - per effetto della norma transitoria dell'art 229 citato, puo essere considerata come un'ipotesi di disconoscimento della legittimita del rapporto di filiazione per mancata coabitazione dei coniugi (art 235, n 1, cod civ), con un rovesciamento dell'Onere della prova alla stregua della disciplina dettata dal nuovo testo dell'art 234 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 234, Cod. Civ. art. 235 com. 1 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)