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Sez. 1, Sentenza n. 547 del 25/01/1996 (Rv. 495565 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - DISCIPLINA TRANSITORIA | Figlio nato decorsi 300 giorni dall'omologazione della separazione consensuale - Contestazione della paternità legittima - Esercizio dell'azione di cui all'art. 248 cod. civ. - Esclusione - Esercizio dell'azione di essi all'art. 235 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1996-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495565-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - DISCIPLINA TRANSITORIA

Il figlio nato da madre coniugata, che abbia lo stato di figlio legittimo attribuitogli dall'atto di nascita (sussista o meno pure il possesso del relativo "status"), non può contestare la paternità legittima avvalendosi dalla disposizione di cui all'art. 248 cod.civ., in quanto tale norma non è concorrente con quella dettata in tema di disconoscimento della paternità e non può ad essa derogare, dato che configura un'azione con contenuto residuale, esperibile solo ove non siano previste e regolate altre azioni di contestazione della legittimità. Ne deriva che, per rimuovere la presunzione di concepimento durante il matrimonio, deve avvalersi dell'azione di disconoscimento della paternità anche il figlio che sia nato decorsi trecento giorni dall'omologazione della separazione consensuale (o dalla pronuncia di separazione giudiziale) in epoca in cui era vigente il vecchio testo dell'art. 232 cod. civ., poiché tale ipotesi, pur non essendo contemplata dalla legge del tempo tra le cause di esclusione della richiamata presunzione, è riconducibile, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 229 della legge n. 151 del 1975, al disconoscimento del rapporto di filiazione per mancata coabitazione, ex art. 235, comma primo, n. 1, cod. civ.(che, nella specie, l'interessato avrebbe potuto e dovuto promuovere nel termine fissato dalla riferita disposizione transitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 234, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 248, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)