Sez. 1, Sentenza n. 2603 del 14/04/1986 (Rv. 445686 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO TRANSITORIO - ART. 229 DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - NUOVA NORMATIVA - AMBITO D'APPLICAZIONE - FIGLIO NATO DECORSI TRECENTO GIORNI DALL'AUTORIZZAZIONE PREVIDENZIALE AI CONIUGI DI VIVERE SEPARATAMENTE - DISCONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELLA FILIAZIONE PER MANCATA COABITAZIONE DEI CONIUGI - ONERE PROBATORIO - INVERSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO TRANSITORIO - ART. 229 DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - NUOVA NORMATIVA - AMBITO D'APPLICAZIONE - FIGLIO NATO DECORSI TRECENTO GIORNI DALL'AUTORIZZAZIONE PREVIDENZIALE AI CONIUGI DI VIVERE SEPARATAMENTE - DISCONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELLA FILIAZIONE PER MANCATA COABITAZIONE DEI CONIUGI - ONERE PROBATORIO - INVERSIONE.*
Le norme di diritto transitorio dell'art. 229 della legge 19 maggio 1975 n. 151, secondo cui le Disposizioni sul disconoscimento di paternità si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge medesima, comporta che, fermo restando lo status di figlio legittimo acquistato alla stregua del diritto previgente, gli strumenti Atti a rimuovere detto status e i requisiti sostanziali per operarne la rimozione non sono quelli del tempo in cui l'Azione è stata proposta, sibbene quelli del tempo della decisione. Conseguentemente la fattispecie del figlio NATO dopo decorsi trecento giorni dall'autorizzazione presidenziale ai coniugi di vivere separatamente - che non dispensava il presunto padre dallo Onere di provare la fisica impossibilità di coabitazione con la moglie all'epoca del concepimento secondo la vecchia legge, mentre, secondo la disciplina vigente, costituisce addirittura un caso di esclusione della presunzione di concepimento durante il matrimonio - per effetto della norma transitoria dell'art. 229 citato, può essere considerata come un'ipotesi di disconoscimento della legittimità del rapporto di filiazione per mancata coabitazione dei coniugi (art. 235, n. 1, cod. civ.), con un rovesciamento dell'Onere della prova alla stregua della disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 234 cod. civ.. (Conf 5727/77, mass n 389254).*
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)