Sez. 2, Sentenza n. 2924 del 07/10/1972 (Rv. 360660 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - CORTILI - INAPPLICABILITA DELLA NORMATIVA EX ART 873 COD CIV - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - TUTELA DI INTERESSI GENERALI - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE - DIRITTO ANCHE ALLA DEMOLIZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - CORTILI - INAPPLICABILITA DELLA NORMATIVA EX ART 873 COD CIV - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - TUTELA DI INTERESSI GENERALI - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE - DIRITTO ANCHE ALLA DEMOLIZIONE.*
I cortili hanno caratteristiche e funzioni diverse da quelle degli spazi che devono intercorrere tra le costruzioni e, pertanto, essi sono estranei all'ambito di applicazione dell'art 873 cod civ. nei casi, nei quali regolamenti edilizi dettano norme regolanti la ampiezza dei cortili, tali norme si considerano unicamente dirette alla tutela di interessi generali in materia di igiene delle abitazioni, con la conseguenza che la loro violazione puo solo costituire lesione di quell'interesse che eventualmente coincida con quello generale direttamente tutelato e che, come tale, potra legittimare solo la proposizione di un'Azione di risarcimento. Tuttavia, ove, in forza di pattuizione ad hoc, due proprietari confinanti stabiliscano di costruire ad una certa distanza dal confine, dalla violazione di quest'Obbligo, contrattualmente assunto, nasce per l'altra parte il diritto alla osservanza del distacco con la eliminazione di tutto cio in cui la violazione si concreta, oltre al risarcimento di eventuali danni. (V 2431'69, mass n 341920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)