Sez. L, Sentenza n. 2744 del 06/06/1989 (Rv. 463008 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - PERIODO TRIMESTRALE - COMPUTO - CORSI DI FORMAZIONI PROFESSIONALI - INCLUSIONE - PERIODO DI FERIE - RILEVANZA - SOMMA DELLE FRAZIONI TEMPORALI PRIMA E DOPO LA PAUSA FERIALE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - PERIODO TRIMESTRALE - COMPUTO - CORSI DI FORMAZIONI PROFESSIONALI - INCLUSIONE - PERIODO DI FERIE - RILEVANZA - SOMMA DELLE FRAZIONI TEMPORALI PRIMA E DOPO LA PAUSA FERIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini del periodo trimestrale di assegnazione a mansioni superiori, il cui compimento comporta, ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., il diritto del lavoratore alla cosiddetta promozione automatica, vanno computati anche i giorni durante i quali il lavoratore sia stato inviato a partecipare a corsi formazione professionale relativi a materie proprie delle superiori mansioni già assegnategli, mentre non può invece tenersi conto del periodo di ferie, il quale peraltro non ha effetto interruttivo del periodo trimestrale predetto e non esclude quindi la possibilità di sommare le frazioni temporali, anteriore e successiva alla pausa feriale, caratterizzante dallo svolgimento delle mansioni superiori. (V 731/85, mass n 439943; (V 1859/79, mass n 398241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)