Sez. 5, Sentenza n. 10133 del 02/08/2000 (Rv. 539069 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversia di valore inferiore ai cinque milioni - Facoltà di astenersi dalla nomina di un difensore tecnico - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel nuovo processo tributario, è riconosciuta al contribuente la facoltà di stare in giudizio personalmente nel solo caso in cui la controversia risulti di valore inferiore ai cinque milioni (art. 12, comma primo, D.Lgs. 546/92), salvo diverso avviso dell'organo giudicante (che può sempre imporre l'assistenza tecnica), e sempre che il limite di valore predetto risulti dal "petitum" sì come rappresentato dall'amministrazione finanziaria. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a fattispecie in cui il ricorrente, pur non contestando che il "petitum" da parte dell'amministrazione finanziaria fosse superiore al tetto dei cinque milioni, assumeva di avere in realtà provato trattarsi di una pretesa palesemente infondata ed abnorme: nell'escludere la legittimità della costituzione in giudizio del predetto senza l'assistenza del difensore, la S.C. ha osservato come il fatto stesso che il contribuente avesse dovuto fornire la prova dell'abnormità delle pretesa fiscale, riducendone l'importo controverso entro il limite dei cinque milioni, dimostrava, "ipso facto" che l'oggetto del giudizio nel suo complesso superava il limite fissato "ex lege").
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)