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Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 21/10/1998 (Rv. 519916 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina del nuovo contenzioso tributario ex D.Lgs. n. 546 del 992 - Ufficio finanziario avvalsosi della facoltà di stare direttamente in giudizio - Conseguenze - Notifica della sentenza conclusiva del giudizio all'Ufficio in questione - Presso l'Avvocatura Erariale - Esclusione - Notifica presso lo stesso Ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519916-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel nuovo processo tributario, secondo quella che è la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in deroga al principio generale per cui la rappresentanza processuale delle amministrazioni statali spetta all'organo di vertice (vale a dire - giusta la previsione di cui all'art. 1, della legge 25 marzo 1958, n. 260 - al Ministro), la qualità di parte viene attribuita espressamente all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria il quale ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto. Inoltre, al tempo stesso, si è previsto che tale ufficio, innanzi alle Commissioni tributarie, possa stare in giudizio direttamente, pur avendo la facoltà - ma nel solo giudizio di secondo grado - di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato. Da ciò consegue che, nell'eventualità in cui l'ufficio sia stato in giudizio da solo, la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, vada effettuata direttamente all'Ufficio, anziché - come previsto dall'art. 11, comma secondo del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, presso l'Avvocatura erariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)