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Sez. 5, Sentenza n. 8602 del 29/05/2003 (Rv. 563730 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Art 350 cod. proc. pen. - Art. 220 D.Lgs. n. 271 del 1989 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563730-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 220 D.Lgs. n. 271 del 1989, secondo cui "Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice", è prevista unicamente ai fini del processo penale. (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che aveva lamentato come la Commissione tributaria provinciale avesse "del tutto disatteso la disposizione che impone l'assistenza di un difensore prima di assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 220, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)