Sez. 1, Sentenza n. 11157 del 13/12/1996 (Rv. 501312 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Giudizio penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per amnistia o per altra causa estintiva del reato - Potere del giudice civile di utilizzazione delle prove - Condizioni - Limiti.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
Il principio dell'unità della giurisdizione implica che il giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato, e può - a tal fine - porre, a base anche esclusiva dell'indicato convincimento, gli elementi di fatto acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico. Tale apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è soggetto a sindacato di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)