Sez. 3, Sentenza n. 2443 del 02/03/1995 (Rv. 490886 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Prove raccolte in giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per amnistia - Utilizzazione da parte del giudice civile - Limiti - Condizioni.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e porre a base del convincimento stesso gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)