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Sez. L, Sentenza n. 5530 del 24/11/1978 (Rv. 395316 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ESERCIZIO DI ATTIVITA MANUALI DA PARTE DI DIPENDENTI CON FUNZIONI INTELLETTUALI - ASSOGGETTAMENTO ALL'ASSICURAZIONE ANTIINFORTUNISTICA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395316-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ESERCIZIO DI ATTIVITA MANUALI DA PARTE DI DIPENDENTI CON FUNZIONI INTELLETTUALI - ASSOGGETTAMENTO ALL'ASSICURAZIONE ANTIINFORTUNISTICA - NECESSITA.*

Ai fini dell'obbligatorieta dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e necessario e sufficiente che il dipendente, pur se abbia funzioni intellettuali, eserciti, per l'espletamento di tali funzioni, anche attivita di natura manuale, nel senso che, professionalmente e non occasionalmente, debba venire a contatto con quelle macchine che sono considerate dalla legge fonti di rischio. (Conf 3478/78, mass n 392958; (Conf 447/75, mass n 373722).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)