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Sez. L, Sentenza n. 3478 del 10/07/1978 (Rv. 392958 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - NECESSITA - CARATTERE ACCESSORIO O MARGINALE RISPETTO AD UNA ATTIVITA INTELLETTUALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392958-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - NECESSITA - CARATTERE ACCESSORIO O MARGINALE RISPETTO AD UNA ATTIVITA INTELLETTUALE - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'obbligatorieta dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e necessario e sufficiente che l'attivita manuale, pur se accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale, sia peraltro esercitata professionalmente, cioe, sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente, purche non in via occasionale o eccezionale. Ne consegue che alla suddetta tutela assicurativa e necessaria la sola "manualita" dell'opera, a prescindere da ogni inquadramento del lavoratore nella organizzazione aziendale e da ogni sua qualifica. (Conf 447/75, mass n 373722).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)