Sez. 2, Sentenza n. 13134 del 09/09/2003 (Rv. 566666 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ausiliari diversi da quelli indicati dall'art. 11 legge 319/1980- Applicabilità della relativa disciplina - Esclusione - Provvedimento liquidatorio - Natura monitoria - Configurabilità - Sussistenza - Ricorribilità ex art. 111 Cost. per cassazione - Esclusione - Mezzi di gravame esperibili - Individuazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di liquidazione del compenso di ausiliari del giudice diversi da quelli indicati dall'art. 11 legge 319/1980, non applicabile al di fuori delle ipotesi espressamente previste, i rimedi processuali offerti rispettivamente alle parti derivano dalla natura monitoria del provvedimento liquidatorio adottato ai sensi degli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ., contro il quale è perciò inammissibile il ricorso per cassazione, tenuto conto che, mentre nel caso di rigetto totale o parziale dell'istanza, l'ausiliare può sperimentare l'azione ordinaria ex art. 640 terzo comma cod. proc. civ., alla parte tenuta al pagamento è consentita l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione emessa nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)