Sez. 2, Sentenza n. 7631 del 04/04/2011 (Rv. 617353 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO | Ausiliario del giudice - Esclusione - Provvedimento di liquidazione del compenso - Natura monitoria - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Rimedi esperibili (giudizi ex artt. 640 e 645 cod. proc. civ.).
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
L'amministratore giudiziario nominato dal tribunale nel corso del procedimento previsto dall'art. 2409 cod. civ. non rientra tra le figure degli ausiliari del giudice, contemplate dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'autorità giudiziaria; pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal medesimo contro il provvedimento del tribunale sull'istanza di liquidazione del compenso, avverso il quale, in ragione della sua natura monitoria, la parte obbligata ha facoltà di proporre opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., mentre l'amministratore, in caso di rigetto dell'istanza o di suo parziale accoglimento, può proporre il giudizio di cui all'art. 640 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)