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Sez. 5, Sentenza n. 520 del 18/01/2002 (Rv. 551649 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi non suscettibili di imputazione specifica - Deducibilità - Misura - Determinazione - Accertamento a tal fine, da parte del giudice tributario, della natura dei costi medesimi - Necessità.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551649-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 75, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con disposizione innovativa rispetto a quella dettata dall'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, prevede una deducibilità integrale di spese ed altri componenti negativi (salvo eccezioni ivi elencate) se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; una deducibilità, invece, proporzionale - nella misura di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 63 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 - se tali spese e componenti negativi si riferiscono indistintamente ad attività o beni, produttivi di proventi computabili, e ad attività o beni, produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto, nel caso di costi od oneri indicati come non suscettibili di imputazione specifica, il giudice tributario deve necessariamente procedere all'accertamento dell'esatta natura dei costi medesimi al fine di stabilirne la percentuale di deducibilità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)