Sez. 5, Sentenza n. 16698 del 08/08/2005 (Rv. 585536 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Ricavi e costi - Beni mobili - Cessione - "Esercizio di competenza" - Determinazione nel vigore del d.P.R. n. 597 del 1973 - Momento rilevante - Data della consegna, ex art. 53, terzo comma, lettera a).
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nel vigore del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, l'"esercizio di competenza" di cui all'art. 74 - disposizione che, a differenza dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non ne contiene la definizione - va individuato, per la cessione dei beni mobili, tanto per i ricavi conseguiti che per i costi sostenuti, in base all'art. 53, comma terzo, lettera a), ed all'art. 56, primo comma, dello stesso d.P.R. del 1973, con riferimento "alla data della consegna o della spedizione o a quella, se posteriore, in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale", a meno che (art. 74) l'esistenza di costi o ricavi non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 56, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)