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Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 19/05/1975 (Rv. 375657 - 01)

CALAMITA PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE - TERREMOTI - ALLOGGI COSTRUITI A CARICO DELLO STATO - CESSIONE IN PROPRIETA EX ART 1 DELLA LEGGE N 225 DEL 1965 - REQUISITI - ABITAZIONE DELL'ALLOGGIO DA PARTE DEL RICHIEDENTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ALLOGGIO OCCUPATO PER LA VILLEGGIATURA).*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375657-01

CALAMITA PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE - TERREMOTI - ALLOGGI COSTRUITI A CARICO DELLO STATO - CESSIONE IN PROPRIETA EX ART 1 DELLA LEGGE N 225 DEL 1965 - REQUISITI - ABITAZIONE DELL'ALLOGGIO DA PARTE DEL RICHIEDENTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ALLOGGIO OCCUPATO PER LA VILLEGGIATURA).*

L'art 1 della legge 30 marzo 1965 n 225, sulla cessione in proprieta degli alloggi costruiti a carico dello stato in conseguenza di terremoti, pone come requisito per detta cessione in proprieta la circostanza che l'alloggio sia abitato dal richiedente; tale requisito e da intendersi nel senso di una relazione di fatto tra il soggetto e l'alloggio non meramente transitoria o saltuaria, ma con caratteri di continuita e stabilita idonei a dimostrare la destinazione effettiva e durevole dell'immobile al soddisfacimento del bisogno di abitazione, in modo esclusivo o, quantomeno, prevalente. (nella specie la SC ha ritenuto, in forza di detto principio, che correttamente i giudici del merito avevano escluso la ricorrenza del requisito dell'abitazione nei confronti di un alloggio che era risultato occupato dal richiedente la cessione in proprieta solo durante il periodo della villeggiatura).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 8, Legge 30/03/1965 num. 225 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)