Sez. U, Sentenza n. 321 del 15/01/1983 (Rv. 425124 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI COSTRUITI DALLO STATO IN CONSEGUENZA DEI TERREMOTI - CESSIONE IN PROPRIETÀ EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 225 DEL 1965 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI COSTRUITI DALLO STATO IN CONSEGUENZA DEI TERREMOTI - CESSIONE IN PROPRIETÀ EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 225 DEL 1965 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Con riguardo agli alloggi costruiti a carico dello stato in conseguenza di terremoti, l'art. 1 della legge 30 marzo 1965 n. 225, il quale prevede la cessione in proprietà in favore di chi si trovi di fatto nel godimento dell'immobile, in base ad una relazione stabile e continuativa, è rivolto a sanare le situazioni eventualmente irregolari per difetto del procedimento di assegnazione o per mancato riscontro dei requisiti soggettivi fissati in via generale in materia di edilizia economica e popolare, e non anche, pertanto, quelle situazioni abusive che traggano origine da un'occupazione posta in essere con Atti arbitrari e protrattasi contro la volontà dell'amministrazione. (V 1572/76, mass n 380324; (V 1955/75, mass n 375657).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Legge 30/03/1965 num. 225 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)