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Sez. L, Sentenza n. 12454 del 25/08/2003 (Rv. 566226 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro e previdenziali - Ritardato pagamento - Conseguenze - Cumulo tra interessi e rivalutazione - Ammissibilità per i rapporti pendenti dopo la sentenza C. Cost. n. 459 del 2000.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566226-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In riferimento ai rapporti di lavoro privati, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, previsto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, è stato eliminato dalla Corte cost. con sentenza n.459 del 2000, che spiega efficacia giuridica anche in riferimento ai rapporti ancora pendenti, ovvero non coperti dal giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)