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Sez. L, Sentenza n. 12869 del 04/09/2002 (Rv. 557255 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro e previdenziali - Ritardato pagamento - Conseguenze - Rivalutazione ulteriore della somma dovuta a titolo di rivalutazione - Configurabilità - Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina introduttiva del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi per i crediti previdenziali.
Stato
decisa il 2002-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557255-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In tema di crediti soggetti alla disciplina dettata, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429 cod. proc. civ., nei quali rientrano i crediti previdenziali e assistenziali, poiché la rivalutazione monetaria, non corrisposta al momento del pagamento del capitale, costituisce essa pure un credito residuo, la somma dovuta a tale titolo è a sua volta suscettibile di rivalutazione. (Fattispecie nella quale la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto inapplicabili, "ratione temporis" le norme che hanno introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)