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Sez. L, Sentenza n. 3324 del 05/07/1978 (Rv. 392757 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO ANCHE NON CONTINUO DI MACCHINE O APPARECCHI RITENUTI FONTE DI RISCHIO - OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE ELETTROCONTABILI - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SUSSISTENZA - CARATTERE ACCESSORIO DELL'ATTIVITA - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL RISCHIO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1978-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392757-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO ANCHE NON CONTINUO DI MACCHINE O APPARECCHI RITENUTI FONTE DI RISCHIO - OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE ELETTROCONTABILI - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SUSSISTENZA - CARATTERE ACCESSORIO DELL'ATTIVITA - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL RISCHIO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*

Perche sorga l'Obbligo dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sufficiente che il lavoratore dipendente, a qualsiasi categoria appartenga (impiegatizia od operaia), abbia, per l'Esercizio delle sue attribuzioni, necessita di usare, sia pure non con continuita, ma come esplicazione della sua attivita professionale, macchine o apparecchi che siano ritenuti dalla legge fonte di rischio, dovendosi ritenere addetti alle predette macchine non solo coloro che sono addetti al loro funzionamento, ma anche coloro che, nell'espletamento delle loro funzioni vengono a contatto con le stesse. E pertanto soggetto alla predetta Assicurazione l'operatore addetto alle macchine elettrocontabili anche se lo stesso svolge tale attivita in maniera accessoria rispetto a quella prevalente consistente nell'analisi e nell'impostazione dei dati da sottoporre all'elaboratore elettromeccanico, senza che il giudice, al fine di escludere l'Obbligo assicurativo, possa graduare la gravita del rischio, dal momento che lo stesso e considerato sempre immanente dal legislatore.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)