Sez. L, Sentenza n. 6532 del 04/11/1983 (Rv. 431246 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO ANCHE NON CONTINUO DI MACCHINE O APPARECCHI RITENUTI FONTE DI RISCHIO - OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE ELETTROCONTABILI - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SUSSISTENZA - CARATTERE ACCESSORIO DELL'ATTIVITÀ - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEL RISCHIO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO ANCHE NON CONTINUO DI MACCHINE O APPARECCHI RITENUTI FONTE DI RISCHIO - OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE ELETTROCONTABILI - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SUSSISTENZA - CARATTERE ACCESSORIO DELL'ATTIVITÀ - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEL RISCHIO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
Perché sorga l'Obbligo dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che il lavoratore dipendente - appartenga egli alla categoria operaia o impiegatizia - abbia, per l'Esercizio delle sue attribuzioni professionali, necessità di usare, sia pure non con continuità, macchine od apparecchi ritenuti dalla legge fonte di rischio; pertanto, dovendosi ritenere addetti a tali congegni non solo le persone che ne curano il funzionamento ma anche quelle che, nell'espletamento delle loro funzioni, vengono in contatto con essi, è soggetto alla predetta Assicurazione l'operatore addetto a macchine elettrocontabili, anche se lo stesso svolge tale attività in maniera accessoria rispetto a quella (prevalente) consistente nell'analisi e nell'impostazione dei dati da sottoporre all'elaboratore elettromeccanico, senza che il giudice, al fine di escludere l'Obbligo assicurativo, possa graduare la gravità del rischio, dal momento che lo stesso è considerato sempre immanente dal legislatore. (Conf 3324/78, mass n 392757).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)