Sez. L, Sentenza n. 3863 del 05/07/1979 (Rv. 400323 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - REQUISITI - QUALIFICA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (IMPIEGATI ADDETTI AL CENTRO ELETTRONICO DI UNA BANCA).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - REQUISITI - QUALIFICA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (IMPIEGATI ADDETTI AL CENTRO ELETTRONICO DI UNA BANCA).*
Per fondare l'Obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, mentre e irrilevante la qualifica impiegatizia del prestatore d'opera, e necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, che l'attivita manuale, anche se accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale, sia, peraltro, esercitata professionalmente, cioe, sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente, purche non in via occasionale o eccezionale, secondo il criterio desumibile dall'art 4, comma terzo, tu n 1124 del 1965. (nella specie i giudici del merito avevano escluso dall'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il personale impiegatizio addetto al centro elettronico di un istituto di credito. La suprema Corte, nel cassare la decisione, ha enunziato il principio di cui alla massima). (Conf 3741/78, mass n 393265; (Conf 3733/78, mass n 393255; (Conf 3325/78, mass n 392758; (Conf 3324/78, mass n 392757; (Conf 447/75, mass n 373722).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)