Sez. 1, Sentenza n. 3458 del 14/03/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204328 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere | Norme di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 - Limitazione della sanzione penale alle ipotesi di subappalto e cottimo non autorizzati - Estensione ai tipi subcontrattuali sottoposti ad autorizzazione ex artt. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 e 18 legge 19 marzo 1990 n. 55 - Esclusione.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere
La fattispecie contravvenzionale dell'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 sanziona esclusivamente il difetto di autorizzazione da parte di "chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse"; tale norma non richiama affatto l'art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 né l'art. 18 legge 19 marzo 1990 n. 55, di talché non è dato rinvenire alcun collegamento conseguenziale fra i tipi subcontrattuali sottoposti ad autorizzazione ex artt. 10 e 18 leggi citate e gli schemi negoziali derivati, propri dell'ambito operativo della disposizione incriminatrice "de qua", operando le suddette norme su piani diversi sotto il profilo sia strutturale che funzionale.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)