Sez. 6, Sentenza n. 39913 del 17/01/2005 Ud. (dep. 03/11/2005) Rv. 233470 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Divieto di subappalto o cottimo senza autorizzazione - Nolo a caldo - Configurabilità dell'illecito - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di divieto di subappalto senza autorizzazione della P.A., la contravvenzione di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646, non è configurabile nel caso di contratti di c.d. "nolo a caldo" che, qualora non superino determinati valori in relazione alla percentuale dei lavori affidati, sono esclusi dall'ambito del subappalto dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, esclusione che si giustifica in quanto si tratta di attività che si pongono in rapporto del tutto marginale e trascurabile rispetto all'intero appalto, tanto da far venire meno qualsiasi rischio di interessamento da parte di consorterie criminali. (Nella specie la Corte ha escluso che il noleggio di un escavatore di dimensioni maggiori di quello in possesso dell'impresa appaltatrice, resosi necessario per ragioni tecniche, configurasse la contravvenzione di cui all'art. 21 legge n. 646 del 1982).
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)