Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 24/01/2001 (Rv. 543433 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Diritto all'agevolazione - Modalità di esercizio -Forma - Domanda, istanza o richiesta del contribuente - Qualificazione - Dualità d'ipotesi - Formulazione della domanda - Regola applicabile in entrambe le ipotesi.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In materia di agevolazioni tributarie, nell'ipotesi in cui la norma di esenzione richieda, espressamente od implicitamente, l'iniziativa del contribuente per l'applicazione del beneficio (cfr., ad es., l'art. 102, comma terzo, del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 - T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno -, cui rinvia l'art. 105; nonché l'art. 1, comma terzo, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, conv., con mod., nella legge 24 marzo 1993 n. 75, in tema di agevolazioni per l'acquisto della cosiddetta "prima casa"), domanda, istanza o richiesta sono elementi della fattispecie costitutiva del diritto all'agevolazione e la loro necessaria presentazione, non di rado, risulta anche soggetta, implicitamente od esplicitamente, a termine stabilito a pena di decadenza dal diritto al beneficio (negli esempi dianzi citati le domande devono essere formulate, rispettivamente, in sede di dichiarazione, ed entro un anno dalla data dell'atto). La domanda del contribuente volta ad ottenere l'applicazione delle agevolazioni, costituisce la regola tendenzialmente generale anche nel caso in cui essa costituisca mera sollecitazione al riconoscimento del diritto da parte dell'ufficio; ciò si desume - oltreché dall'ovvia constatazione dell'opportunità dell'iniziativa per il contribuente stesso- anche dall'art. 19, comma primo, lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sul nuovo processo tributario), laddove è stato introdotto "ex novo" (rispetto alla formulazione del previgente art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 636 del 1972, come sost. dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981), tra gli altri atti autonomamente impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, quello del "diniego di agevolazioni"; siffatta generalissima previsione presuppone, appunto, l'esistenza di una regola, altrettanto generale, che abilita, in ogni caso il contribuente a formulare domanda di agevolazione, la quale, in ambedue le ipotesi dianzi prefigurate (elemento della fattispecie costitutiva del diritto relativo, ovvero mera sollecitazione a riconoscerlo)rappresenta la forma propria d'esercizio del diritto fatto valere (cfr. anche art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 102 com. 3, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. H CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1 com. 3, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)