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Sez. 3, Sentenza n. 7405 del 15/01/2015 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262422 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Sanatoria - Requisiti - "Doppia conformità" - Fattispecie di asservimento di particella ai fini del superamento del limite di cubatura.
Stato
decisa il 2015-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262422-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. (Fattispecie relativa ad illegittimo rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato per intervento eseguito su particella catastale alla quale, successivamente all'abuso, era stata asservita altra particella al fine di superare il limite di cubatura stabilito dalle previsioni urbanistiche).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)