Sez. 3, Sentenza n. 3976 del 18/06/1981 (Rv. 414633 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
In materia di obbligazione pecuniaria, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, non giustifica di per se alcun pregiudizio automatico sotto il profilo del danno emergente che possa tradursi in una rivalutazione della somma dovuta, se il creditore non dimostri, ai sensi dell'art 1224 cod civ, di avere subito un danno maggiore. (V 1916/80, mass n 405540; (V 5572/79, mass n 402167).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)