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Sez. U, Sentenza n. 5572 del 25/10/1979 (Rv. 402167 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLA SOMMA DOVUTA - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE COME FATTO POTENZIALMENTE PRODUTTIVO DI MAGGIORI DANNI - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DI QUESTI ULTIMI - LEGITTIMITA - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DETTI DANNI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - LIMITI - FATTI NOTORI ED ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402167-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLA SOMMA DOVUTA - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE COME FATTO POTENZIALMENTE PRODUTTIVO DI MAGGIORI DANNI - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DI QUESTI ULTIMI - LEGITTIMITA - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DETTI DANNI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - LIMITI - FATTI NOTORI ED ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA.*

In tema d'inadempimento di obbligazione pecuniaria, la svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, non giustifica, di per se, alcun pregiudizio automatico, sotto il profilo del danno emergente, che possa tradursi in una rivalutazione della somma dovuta, ma puo essere un fatto potenzialmente produttivo di maggiori danni, rispetto a quelli coperti dagli interessi legali, e, come tale, puo legittimare una pronuncia di condanna generica al loro risarcimento. Al fine del concreto riconoscimento e della liquidazione dei medesimi, il creditore, a norma dell'art 1224 secondo comma cod civ, ha l'Onere di allegare e dimostrare, avvalendosi di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito, ma d'altra parte il giudice, in Mancanza di prove specifiche, quale quelle inerenti al danno emergente per la necessita di procurarsi a condizioni particolarmente svantaggiose la somma non pagata dal debitore alla scadenza, o di ricorrere ad alienazioni reali, puo utilizzare sia i fatti notori, acquisiti alla comune esperienza, sia elementi presuntivi deducibili dalle condizioni e qualita personali del creditore stesso, nonche dalle possibilita di impiego del denaro secondo criteri di normalita, per riscontrare, nel caso concreto, la maggiore utilita che sarebbe conseguita al tempestivo pagamento. (V 3776/79, mass n 400217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)