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Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 21/03/1980 (Rv. 405540 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO - RISARCIBILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405540-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO - RISARCIBILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in se, alcun risarcimento automatico sotto il profilo del danno emergente suscettibile di essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma puo essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali: di tali maggiori danni il creditore puo ottenere il risarcimento solo ove ne faccia richiesta e assolva l'Onere di allegare e dimostrare il pregiudizio patrimoniale subito, valendosi, a tal fine, di ogni possibile mezzo di prova, senza limitazione alcuna. (Conf 3776/79, mass nn 400219, 400218 e 400217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)