Sez. 4, Sentenza n. 15099 del 27/09/1989 Ud. (dep. 04/11/1989) Rv. 182437 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI OBBLIGATI - INDIVIDUAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA ALLE ALTRI PARTI A PENA DI DECADENZA - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI OBBLIGATI - INDIVIDUAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA ALLE ALTRI PARTI A PENA DI DECADENZA - NECESSITÀ.*
La parte che impugna una sentenza o un altro provvedimento per i soli interessi civili deve far notificare la dichiarazione, entro tre giorni, alle altre parti a pena di decadenza, a norma dell'art. 202 comma secondo cod. proc. pen.. tale Obbligo grava su tutti coloro che hanno il potere di impugnare e, quindi, non soltanto sulla parte civile o sulla persona civilmente obbligata per l'ammenda, ma anche sull'imputato il quale limiti il gravame ai soli effetti civili. Ciò perché il termine di "parte", usato dalla richiamata norma, deve ritenersi avere carattere omnicomprensivo. (Conf mass n 138153; (Conf mass n 147460; (Conf mass n 166134; (Conf mass n 167429).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)