Sez. 2, Sentenza n. 2404 del 10/07/1968 (Rv. 334778 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI DI) - ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI UNA PARTE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CAUSA DELL'OMESSA CONTRIBUZIONE - ONERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DELLA PROVA DI AVERE ASSOLTO LO OBBLIGO CONTRIBUTIVO - LIBRETTO PERSONALE DELL'ASSICURATO- UTILIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI DI) - ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI UNA PARTE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CAUSA DELL'OMESSA CONTRIBUZIONE - ONERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DELLA PROVA DI AVERE ASSOLTO LO OBBLIGO CONTRIBUTIVO - LIBRETTO PERSONALE DELL'ASSICURATO- UTILIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
Ove il lavoratore agisca in giudizio per conseguire, a norma dello art. 2116 cod. civ., il risarcimento del danno causato dall'inadempimento contributivo in cui l'imprenditore sia incorso per un dato periodo, una volta accertato che la perdita di una parte del trattamento pensionistico e stato ascritto dall'ente erogatore alla omessa contribuzione, spetta all'imprenditore l'Onere di provare di avere assolto l'Obbligo contributivo, secondo la regola generale espressa nell'art. 2697, comma secondo, cod.civ. nei rapporti tra prestatore d'opera e datore di lavoro tale regola non subisce alcuna alterazione od affievolimento da quelle Disposizioni della speciale legislazione previdenziale, quale l'art 52 del RD 28 agosto 1924, n.1422, giacche il libretto personale in consegna allo assicurato, che rappresenta lo specchio dell'intera posizione assicurativa del lavoratore con le globali annotazioni e registrazioni inerenti a tutta l'attivita di lavoro spiegata alle dipendenze dei diversi imprenditori, e documento che, valendo intersoggettivamente soltanto nei rapporti tra assicurato ed ente assicuratore, non puo essere utilizzato dal datore di lavoro come strumento succedaneo e suppletivo dell'Onere probatorio che grava su di lui in ordine all'assolvimento dell'Obbligo di contribuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)