Sez. 4, Sentenza n. 31409 del 23/06/2005 Cc. (dep. 19/08/2005) Rv. 231750 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - condizioni di applicabilità | Pericolo - Nozione - Valutazione di merito.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - condizioni di applicabilità
In tema di sequestro preventivo, il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato: spetta al giudice di merito la valutazione della sussistenza di tale pericolo, con motivazione che se immune da vizi non è censurabile in cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)