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Sez. 6, Sentenza n. 32617 del 28/04/2006 Cc. (dep. 02/10/2006) Rv. 234764 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Pericolo - Nozione - Fattispecie: autovettura utilizzata per l'attività di spaccio di stupefacente.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234764-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di sequestro preventivo, il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato. Ne consegue che non può ritenersi adeguata la motivazione del sequestro preventivo di un'autovettura in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, fondata sulla potenzialità meramente astratta dello stesso ad essere utilizzato dall'imputato come mezzo di occultamento dello stupefacente e di spostamento per realizzare i traffici illeciti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)