Sez. L, Sentenza n. 7377 del 12/07/1999 (Rv. 528544 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Domanda di accertamento del credito proposta davanti al giudice ordinario - Improponibilità - Sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La procedura di liquidazione coatta dell'impresa ha natura non giudiziaria, ma amministrativa ed in essa debbono essere fatte valere tutte le pretese dei creditori dell'impresa, salvo il successivo intervento del giudice ordinario sulle relative opposizioni ed impugnazioni. Ne deriva che il giudice ordinario adito in pendenza di detta procedura deve dare atto dell'improponibilità della domanda e non può sospendere il processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., presupponendo detta norma la pendenza di due procedimenti giurisdizionali, quello pregiudiziale e quello pregiudicato.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)