Sez. U, Sentenza n. 11683 del 05/12/1990 (Rv. 470052 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - IMPRESA ASSICURATIVA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SENTENZA DI LAVORO SUBORDINATO - PROPONIBILITÀ - DOMANDA RELATIVA AL DIRITTO ALLA RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA CESSIONARIA DEL PORTAFOGLIO - IMPROPONIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - IMPRESA ASSICURATIVA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SENTENZA DI LAVORO SUBORDINATO - PROPONIBILITÀ - DOMANDA RELATIVA AL DIRITTO ALLA RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA CESSIONARIA DEL PORTAFOGLIO - IMPROPONIBILITÀ.*
Con riguardo ad impresa di Assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, ove il lavoratore, assumendo di essere stato dipendente della medesima, agisca in Sede di cognizione ordinaria per conseguire, nei confronti di detta impresa, l'accertamento del rapporto di lavoro ed il riconoscimento di spettanze inerenti al rapporto stesso, nonché per far valere, nei confronti dell'impresa cessionaria ex lege del portafoglio e del personale dell'impresa in liquidazione, il suo diritto alla riassunzione ai sensi dell'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con legge n. 738 del 1978), la giurisdizione del giudice adito va affermata solo in ordine a tale seconda pretesa, che investe un rapporto autonomo rispetto a quello dedotto nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione, mentre va temporaneamente negata, per improponibilità delle medesime, con riguardo alle pretese avanzate nei confronti di quest'ultima impresa, da esercitarsi in via amministrativa davanti al Commissario liquidatore (salvo il successivo ricorso al giudice per eventuali opposizioni od impugnazioni avverso l'accertamento del passivo) anche per il riconoscimento di particolari qualifiche o livelli retributivi che il lavoratore sostenga di aver conseguito presso la predetta impresa, trattandosi in entrambi i casi di presupposti di fatto suscettibili d'influire sulla formazione dello stato passivo. (V 5816/85, mass n 443007; (V 5233/84, mass n 439963; (V 2127/81, mass n 412850).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 5, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)