Sez. U, Sentenza n. 5233 del 17/10/1984 (Rv. 436963 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA DI IMPRESA DI ASSICURAZIONE CON TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO E DEL DEL PERSONALE AD ALTRA IMPRESA - CREDITI DI LAVORO ED ALTRI CREDITI ANTERIORI ALL'INSTAURARSI DELLA PROCEDURA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - PRETESE NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA CESSIONARIA ANCHE IN TEMA DI ASSUNZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA DI IMPRESA DI ASSICURAZIONE CON TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO E DEL DEL PERSONALE AD ALTRA IMPRESA - CREDITI DI LAVORO ED ALTRI CREDITI ANTERIORI ALL'INSTAURARSI DELLA PROCEDURA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - PRETESE NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA CESSIONARIA ANCHE IN TEMA DI ASSUNZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
In tema di liquidazione coatta amministrativa di impresa di Assicurazione, con trasferimento del portafoglio e del personale ad altra impresa, la giurisdizione del giudice ordinario resta temporaneamente esclusa con riguardo ai crediti fatti valere nei confronti della prima di dette imprese, ivi compresi i crediti di lavoro, ancorché anteriori all'instaurarsi della liquidazione stessa, in considerazione della devoluzione della verifica di tali crediti ad organi di natura amministrativa in Sede di formazione del passivo (salva la successiva tutela giurisdizionale dei medesimi in Sede di opposizioni dei creditori od impugnazioni dei crediti ammessi), ma non anche con riguardo alle pretese fatte valere nei confronti dell'impresa cessionaria, inclusa quella diretta a sentir affermare il suo Obbligo di assunzione, le quali investono rapporti autonomi, che non incidono sullo stato passivo dell'impresa in liquidazione, e per le quali, quindi, non sussistono ragioni di deroga alla pienezza ed attualità della giurisdizione del giudice ordinario. (V 7043/82, mass n 424710; (V 2127/81, mass n 412850).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)