Sez. 5, Sentenza n. 5261 del 18/04/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169465 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA IN PRIMO GRADO - EVIDENZIAZIONE DEGLI ASPETTI NEGATIVI DELLA CONDOTTA E DELLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO - CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA IN PRIMO GRADO - EVIDENZIAZIONE DEGLI ASPETTI NEGATIVI DELLA CONDOTTA E DELLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO - CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
L'adeguamento della pena, nella sua concretezza, costituisce il risultato di una intuizione, più che il risultato di un processo logico di natura analitica. È tuttavia carente di motivazione la sentenza di secondo grado, nella quale il giudice, dopo aver evidenziato gli aspetti negativi della condotta e della personalità dell'imputato, abbia contraddittoriamente ridotto la pena inflitta dal primo giudice, senza indicare le ragioni che lo abbiano indotto a tale decisione. (V mass n 151888; (Conf mass n 160599 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)