Sez. L, Sentenza n. 6187 del 20/06/1990 (Rv. 467856 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - OMESSA OVVERO FINALIZZATA AD ECCEPIRE UNA NULLITÀ FORMALE - EFFICACIA SANANTE - CONDIZIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - OMESSA OVVERO FINALIZZATA AD ECCEPIRE UNA NULLITÀ FORMALE - EFFICACIA SANANTE - CONDIZIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Essendo applicabile al processo del lavoro, con i necessari adattamenti, il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti all'atto introduttivo del giudizio e alla sua notificazione come stabilito per il processo ordinario di cognizione e per i procedimenti speciali del codice di rito introdotti con ricorso, tanto la nullità radicale o inesistenza giuridica, oppure la omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, quanto la nullità dovuta al mancato rispetto del termine minimo per la comparizione sono vizi passibili di sanatoria mediante Costituzione del convenuto o dell'appellato o mediante rinnovazione disposta dal giudice, ma soltanto con effetto ex nunc, con salvezza, cioè, dei diritti quesiti. Pertanto, nel giudizio di appello, se l'appellato non si costituisce, oppure costituendosi eccepisca l'Invalidità, il giudice, qualora rilevi che, a causa di questa, l'atto di impugnazione sia divenuto inidoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza, come nel caso di Costituzione dell'appellato posteriore alla scadenza del termine di legge per l'impugnazione, deve definire il giudizio con una pronunzia di mero rito, senza procedere alla rinnovazione dell'atto. (Conf 2166/88, mass n 458008; (Conf 2637/86, mass n 445713; (Conf 3344/83, mass n 428238).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)