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Sez. 3, Sentenza n. 5181 del 21/09/1988 (Rv. 459905 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NELLA MORA DEL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PREDETTO RAPPRESENTANTE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459905-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NELLA MORA DEL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PREDETTO RAPPRESENTANTE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La notificazione dell'impugnazione è ritualmente compiuta nei confronti di chi abbia assunto la veste di legale rappresentante del minore nella precedente fase del giudizio anche se nelle more sia intervenuta la cessazione della rappresentanza legale per avere il rappresentato raggiunta la maggiore età, ove la cessazione stessa non sia stata comunicata o notificata dal procuratore alla controparte, a nulla rilevando che questa ultima ne abbia avuto conoscenza aliunde o l'abbia ignorata colpevolmente ovvero che lo stesso maggiorenne si sia successivamente costituito in proprio nel giudizio di appello. (nella specie, alla stregua del suesposto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva dichiarato inammissibile l'appello notificato al rappresentante legale del minore, la cui età era stata indicata nell'atto introduttivo del giudizio, consentendo di appurare il raggiungimento della maggior età nel corso del giudizio di primo grado. (V 1228/84, mass n 433371; (V 6400/82, mass n 424025).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)