Sez. L, Sentenza n. 6400 del 25/11/1982 (Rv. 424025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NELLA PRECEDENTE FASE DEL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PREDETTO RAPPRESENTANTE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NELLA PRECEDENTE FASE DEL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PREDETTO RAPPRESENTANTE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
La notificazione dell'impugnazione è ritualmente compiuta nei confronti di chi abbia assunto la veste di legale rappresentante del minore nella precedente fase del giudizio anche se nelle more sia intervenuta la cessazione della rappresentanza legale per avere il rappresentato raggiunta la maggiore età, ove la cessazione stessa non sia stata comunicata o notificata dal procuratore alla controparte che non ne abbia "aliunde" conoscenza e che la ignori senza sua colpa. (V 1865/81, mass n 412552; (V 217/81, mass n 410624; (Conf 2689/79, mass n 399004).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)