Sez. L, Ordinanza n. 19740 del 17/07/2024 (Rv. 671873-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Mancata impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 l. n. 604 del 1966 - Effetti - Consolidamento dell'effetto estintivo - Trasferimento d'azienda - Risoluzione del rapporto intimata dal cedente prima della produzione degli effetti della cessione - Impugnazione - Necessità - Decorrenza del termine - Dalla comunicazione dell'atto di risoluzione - Differimento alla cessazione di efficacia del rapporto di lavoro - Esclusione. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
In tema di licenziamento, la mancata impugnativa dell'atto di recesso nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, ex art. 6 l. n. 604 del 1966, determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro anche quando, in caso di trasferimento d'azienda, l'atto di risoluzione del rapporto sia intimato dal cedente, ma anteriormente alla produzione di effetti di tale trasferimento, dovendosi escludere che il predetto termine decorra dalla cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)