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Sez. L, Ordinanza n. 12006 del 30/04/2026 (Rv. 678734-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Forza maggiore - Nozione - Mancata conoscenza della intenzione datoriale di cedere l'azienda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678734-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnativa di licenziamento, la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere impedita solo in presenza di una causa di forza maggiore, ossia di una forza esterna impeditiva in modo assoluto dell'esercizio del diritto, cui non può essere ricondotta l'incolpevole

ignoranza, da parte del lavoratore, della cessione dell'azienda a terzi successivamente alla comunicazione del recesso per "cessazione dell'attività", la quale, ancorché idonea a rivelare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento, integra una mera difficoltà di valutazione dell'opportunità di impugnazione.

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)