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Sez. L, Sentenza n. 9398 del 07/09/1993 (Rv. 483691 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Affidamento, da parte di un imprenditore, in appalto ad una società cooperativa l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera di lavoratori - Soci - Illegittimità ex art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Accertamento del carattere vero o fittizio della costituzione e funzione della cooperativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483691-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

Quando risulti che un imprenditore abbia affidato in appalto ad una società cooperativa l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera di lavoratori che siano soci della cooperativa (e, quindi, assunti e retribuiti da questa secondo la convenzione sociale), la corrispondenza di tale situazione a quella prevista e vietata dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che la sanziona stabilendo che i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni, rende irrilevante ogni indagine diretta ad accertare il carattere vero o fittizio della costituzione e della funzione della cooperativa.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)